Il blog iononhovotatoberlusconi.blogspot.com vuole raccogliere tutte le malefatte del governo in carica e soprattutto quelle del premier Berlusconi, in modo da far capire una volta per tutte che un uomo come lui non è idoneo alla guida di un paese civile e democratico. Questo blog, commentando con opinioni personali vari fatti di attualità, non si risparmiera comunque nel criticare esponenti di altri schieramenti politici.

giovedì 20 novembre 2008

Lodo Alfano

Come sapete a giugno di quest'anno il governo, presieduto da Silvio Berlusconi (con alcuni procedimenti giudiziari in corso, tra cui uno in cui è imputato per corruzione giudiziaria di un testimone), ha proposto l'ennesima legge ad personam. Questa legge, riprendendo il precedente lodo Maccanico-Schifani che era stato bocciato dalla Corte Costituzionale, garantisce in pratica l'immunità alle più alte cariche dello stato, tra cui il Presidente del Consiglio.
Il testo, che potete trovare anche qui, è il seguente:
Art. 1.

1. Salvi i casi previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali nei confronti dei soggetti che rivestono la qualità di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato della Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del Consiglio dei ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione. La sospensione si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti l’assunzione della carica o della funzione.

2. L’imputato o il suo difensore munito di procura speciale può rinunciare in ogni momento alla sospensione.
3. La sospensione non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i presupposti, di provvedere, ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale, per l’assunzione delle prove non rinviabili.
4. Si applicano le disposizioni dell’articolo 159 del codice penale.
5. La sospensione opera per l’intera durata della carica o della funzione e non è reiterabile, salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura né si applica in caso di successiva investitura in altra delle cariche o delle funzioni.
6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell’articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale. Quando la parte civile trasferisce l’azione in sede civile, i termini per comparire, di cui all’articolo 163-bis del codice di procedura civile, sono ridotti alla metà, e il giudice fissa l’ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all’azione trasferita.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Questa legge, oltre alle controversie sul fatto che sia giusto o meno che una persona imputata possa farsi per conto suo una legge che la renda immune, è palesemente anticostituzionale perchè viola l'Art. 3 che recita:

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Inoltre il fatto che tale provvedimento sia presente in altri stati come Grecia, Portogallo e Francia è un falso. In realtà negli stati dove esiste una norma simile questa riguarda soltanto il capo dello stato o i reali, non organi governativi come il Presidente del Consiglio dei ministri.

Aspettiamo con ansia come si pronuncerà questa volta la Corte Costituzionale.

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